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O.P.C.M. 03/04/2007 n. 35802. Al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso l'Ufficio IX - Attività aeronautiche, presso il Servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica dell'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e presso il Servizio rischio ambientale dell'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile è riconosciuta, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, un'indennità operativa mensile il cui importo è definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Per coloro ai quali sia attribuita la posizione dirigenziale, tale indennità non potrà superare la differenza di trattamento economico tra posizioni di fascia minima e massima. 3. In relazione alle situazioni di criticità internazionali in atto e citate in premessa, ed alle conseguenti iniziative finalizzate a garantire il soccorso alle popolazioni interessate, ai sensi di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992, è autorizzato a stipulare un apposita convenzione, non onerosa, con un istituto di credito specializzato in attività di finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro per l'apertura di un conto corrente bancario destinato alla raccolta ed alla gestione di fondi privati destinati alla realizzazione degli interventi avviati dal Dipartimento medesimo. 4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli e citate in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in atto nell'isola di Stromboli, è autorizzato a stipulare tre contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. OPCM 03/04/2007 n. 3580 – Disposizioni urgenti di protezione cvile. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità. Art. 10. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, così come integrata dall'art.18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2 sesto alinea, dopo le parole «caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di ripristino e riqualificazione ambientale»; alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole «ivi comprese quelle connesse allo sviluppo sostenibile e socio economico dell'area»; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, il commissario delegato, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 2, comma 4, può utilizzare le volumetrie residue disponibili presso la discarica «Molinetto» sita nel comune di Cogoleto, in conformità al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo rilasciato dall'amministrazione provinciale di Genova n. 6273 del 23 novembre 2006. Tali volumetrie sono asservite alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e bonifica.»; alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di mancata esecuzione da parte della Immobiliare Val Lerone S.p.a. della realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il commissario delegato è autorizzato, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a corrispondere le competenze maturate e non corrisposte nonchè, salvaguardando l'anzianità ed i livelli retributivi acquisiti, a procedere all'assunzione del medesimo personale limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza per l'effettuazione in via sostituiva delle attività di competenza della predetta società. Il commissario delegato assicura il trasferimento del predetto personale alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'e- secuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino e riqualificazione ambientale». 2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, così come integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, dopo le parole «18 settembre 2001, n. 468» è aggiunto il seguente alinea: «quanto a euro 10.000.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.1.3. capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006». Art. 11. 1. In relazione alle esigenze connesse alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ed alle attività di competenza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il commissario delegato è autorizzato a conferire, a decorrere dal 26 marzo 2007, due incarichi su base fiduciaria a qualificati esperti del settore, ai quali è riconosciuto, in deroga alla normativa vigente, oltre al compenso previsto per l'attività svolta - determinato in relazione anche agli emolumenti percepiti nell'ultimo impiego assolto - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede di servizio dal luogo di residenza, per il soggiorno e per il vitto nella medesima sede di servizio. 2. Al sub-commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3571 del 13 marzo 2007 è riconosciuto il medesimo rimborso spese corrisposto agli esperti di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania. Art. 12. 1. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa la gestione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, nelle more dell'assegnazione di specifiche risorse da destinare al superamento dell'emergenza con carattere di straordinarietà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, anche a titolo di anticipazione, alla gestione commissariale dei rifiuti in Campania l'importo di 20 milioni di euro, stanziato dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290. OPCM 03/04/2007 n. 3580 – Disposizioni urgenti di protezione cvile. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate dal commissario delegato, in deroga alla specifica destinazione legislativa, per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania provvederà a ripristinare l'originaria destinazione delle risorse di cui trattasi non appena le risultanze della gestione commissariale lo consentiranno. 3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° aprile 2007 l'importo della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto del 15% per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2006 hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata pari ad almeno il 35%.». 4. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 è sostituito dal seguente: «Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, così come convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: area amministrativo-contabile, area tecnico-impiantistica, area tecnicooperativa ed area per la raccolta differenziata.». 5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2007 è autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000,00 per le attività di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2-ter. La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base an- nua.». Art. 13. 1. Limitatamente all'intervento finalizzato alla messa in sicurezza del porto canale del comune di Cesenatico previsto ed identificato con codice FC003 nella quarta fase del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza nel territorio della regione Emilia Romagna in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6 della predetta ordinanza, è autorizzata la deroga all'art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'art. 9, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 22 del 2000. Art. 14. 1. Nell'ambito della gestione amministrativo-contabile relativa alle iniziative conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Sicilia orientale il 13 e 16 dicembre 1990, demandata ai prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di consentire la rapida soluzione delle controversie in atto, ciascuno dei medesimi prefetti è autorizzato a concludere atti di natura transattiva nel limite massimo di spesa di euro 1.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio dei pareri di competenza. Art. 15. 1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007 le parole «1 milione di euro» sono sostituite dalle parole «3 milioni di euro». Art. 16. 1. Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, così come prorogato dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2007, è ulteriormente differito di sessanta giorni. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2007 Il Presidente: Prodi OPCM 03/04/2007 n. 3580 – Disposizioni urgenti di protezione cvile. |
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